Art. 9.

      1. L'articolo 106 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 106. - (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Al fine di stabilire il numero dei posti disponibili nell'albo di cui al comma 10 dell'articolo 98 e nelle more dell'espletamento del primo concorso nazionale indetto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è disposta in via transitoria l'iscrizione all'albo delle seguenti categorie:

          a) direttori generali in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia che hanno ricoperto l'incarico di direttore in un ente locale per almeno cinque anni di servizio;

          b) dipendenti degli enti locali in posizione apicale, laureati in giurisprudenza,

 

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scienze politiche ed economia, che hanno ricoperto l'incarico di posizione organizzativa per cinque anni di servizio, previo superamento di apposita selezione nelle regioni nel cui territorio vi siano comuni sprovvisti di segretari, con obbligo di permanenza per quattro anni nella sede di prima assegnazione».